La responsabilità dell’intermediario è limitata all’adempimento del mandato ricevuto dal consumatore, non rispondendo egli delle obbligazioni assunte dall’organizzatore del viaggio. Il tour operator il quale curi il trasferimento dei passeggeri al luogo di imbarco sulla nave da crociera di cui egli è armatore è responsabile dei disagi sofferti dai passeggeri durante il trasferimento al luogo di imbarco in base al comma secondo dell’art. 93 cod. cons., la sua responsabilità trovando fondamento non già nella colpa nella scelta degli ausiliari, bensì nel rischio connaturato all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento dell’obbligazione. La comunicazione di reclamo al tour operator entro dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza prevista dall’art. 98 cod. cons. è facoltativa ed ha la funzione di denuncia degli inadempimenti al fine di favorire una soluzione della controversia in via stragiudiziale, come risulta dall’art. 19 del d.lgs. n. 111/1995 il cui testo è stato riprodotto nell’art. 98 cod. cons. Il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo della pretesa, costituito dell’avvenuto adempimento. Il disagio sofferto dall’acquirente del pacchetto turistico per il mancato o incompleto godimento della vacanza può tradursi anche in un danno non patrimoniale, sebbene non ogni disagio patito dal turista legittima il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale, ma solo quelli che alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede superino una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso e nel caso specifico per lo stress patito per la perdita del volo e di un giorno di crociera il disagio dovuto al declassamento nel volo transoceanico e gli altri disservizi occorsi durante la crociera è apparsa equa la somma di euro 3.000.

Tribunale di Roma 14 maggio 2015

Massimiliano Musi
2016-01-01

Abstract

La responsabilità dell’intermediario è limitata all’adempimento del mandato ricevuto dal consumatore, non rispondendo egli delle obbligazioni assunte dall’organizzatore del viaggio. Il tour operator il quale curi il trasferimento dei passeggeri al luogo di imbarco sulla nave da crociera di cui egli è armatore è responsabile dei disagi sofferti dai passeggeri durante il trasferimento al luogo di imbarco in base al comma secondo dell’art. 93 cod. cons., la sua responsabilità trovando fondamento non già nella colpa nella scelta degli ausiliari, bensì nel rischio connaturato all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento dell’obbligazione. La comunicazione di reclamo al tour operator entro dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza prevista dall’art. 98 cod. cons. è facoltativa ed ha la funzione di denuncia degli inadempimenti al fine di favorire una soluzione della controversia in via stragiudiziale, come risulta dall’art. 19 del d.lgs. n. 111/1995 il cui testo è stato riprodotto nell’art. 98 cod. cons. Il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo della pretesa, costituito dell’avvenuto adempimento. Il disagio sofferto dall’acquirente del pacchetto turistico per il mancato o incompleto godimento della vacanza può tradursi anche in un danno non patrimoniale, sebbene non ogni disagio patito dal turista legittima il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale, ma solo quelli che alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede superino una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso e nel caso specifico per lo stress patito per la perdita del volo e di un giorno di crociera il disagio dovuto al declassamento nel volo transoceanico e gli altri disservizi occorsi durante la crociera è apparsa equa la somma di euro 3.000.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11575/105282
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