L’autore, nell’approfondire la disciplina del c.d. wistleblower nel settore privato, cerca di tracciare il perimetro entro cui sia possibile azionare la tutela prescritta. In particolare, l’autore individua prima gli elementi idonei ad applicare la corona di garanzie a favore del segnalante per poi soffermarsi più nello specifico sulla qualificazione del licenziamento del segnalante come licenziamento ritorsivo o discriminatorio, anche al fine di verificare la “compatibilità” con la recente proposta di Direttiva Ue riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione

Il lavoratore “segnalante” nell’impresa privata. Il perimetro della tutela del “whistleblower”.

Vitaletti
2019-01-01

Abstract

L’autore, nell’approfondire la disciplina del c.d. wistleblower nel settore privato, cerca di tracciare il perimetro entro cui sia possibile azionare la tutela prescritta. In particolare, l’autore individua prima gli elementi idonei ad applicare la corona di garanzie a favore del segnalante per poi soffermarsi più nello specifico sulla qualificazione del licenziamento del segnalante come licenziamento ritorsivo o discriminatorio, anche al fine di verificare la “compatibilità” con la recente proposta di Direttiva Ue riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione
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