Il saggio è diviso in tre parti.La prima parte si occupa della disciplina dei contratti del consumatore. Si ricostruisce anzitutto questa disciplina attraverso l’esame delle norme nazionali e comunitarie, definendone così l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione con approfondimenti di dottrina e giurisprudenza sulle problematiche di maggiore interesse. La seconda parte è dedicata all’analisi del concetto di trattativa definendone struttura, funzione, oggetto ed effetti.La terza parte affronta il tema centrale della rilevanza della trattativa collettiva nei contratti del consumatore; se cioè un negoziato svolto sulle clausole vessatorie tra professionisti o associazioni di professionisti, da un lato, ed associazioni di consumatori, dall’altro, influenzi l’applicazione della normativa di protezione.Si dimostra quindi che tale rilevanza emerge dalla stessa normativa: il diverso gioco linguistico del quarto comma dell’art. 1469 ter cod. civ. (ora art. 34, cod. cons.) rispetto al successivo (ultimo) comma inducono l’interprete ad operare una fondamentale distinzione di significati tra la specifica trattativa con il consumatore e la trattativa individuale. Mentre l’una, in conformità della lettera della norma, ha quali termini soggettivi dell’attività di costruzione della clausola, necessariamente, il (singolo) professionista ed il (singolo) consumatore, l’altra non richiede, espressamente, questa caratterizzazione soggettiva, assegnando piuttosto rilevanza all’oggetto dell’attività di costruzione ossia al fatto che la trattativa deve investire la clausola o gli elementi di clausola nella loro individualità. Nel contesto dell’art. 1469 ter, comma 4, cod. civ. (ora art. 34, comma 4, cod. cons.), che fa riferimento alla trattativa individuale, diversamente dall’ultimo comma della medesima norma, che fa riferimento alla specifica trattativa con il consumatore, non è essenziale, allora, che gli autori della trattativa siano i medesimi del contratto; in altre parole, le medesime parti alle quali appartiene il concreto interesse da regolare. È sufficiente, invece, che la clausola o gli elementi di clausola, dei quali le parti del singolo contratto intendano avvalersi, siano stati oggetto di negoziazione ad opera di soggetti portatori d’interessi contrapposti. L’elaborazione della clausola o degli elementi di clausola, più in generale del contenuto normativo ed economico del contratto, può essere curata dal professionista o da una o più associazioni di professionisti, da un lato, e da una o più associazioni di consumatori, dall’altro. Ciò, peraltro, non fa perdere alla clausola o agli elementi di clausola il carattere di fonte volontaria dell’assetto d’interessi, costituendo pur sempre regolamento negoziale frutto di autonomia collettiva. In altri termini, la diversa formulazione dell’art. 1469 ter, comma 4, cod. civ. (ora art. 34, comma 4, cod. cons.) rispetto all’art. 1469 ter, ultimo comma, cod. civ. (ora art. 34, ultimo comma, cod. cons.) si spiega assumendo nell’uno e non nell’altro la rilevanza anche della trattativa collettiva, purché essa venga svolta da soggetti titolari di interessi speculari a quelli delle parti del singolo contratto e perciò contrapposti. La rilevanza della trattativa collettiva, più puntualmente la legittimazione delle associazioni dei consumatori alla negoziazione collettiva delle clausole inserite nei contratti particolari, non si esaurisce, tuttavia, nell’ambito del fenomeno della rappresentanza, perché non è questione di riferimento del precetto alla volontà delle parti del singolo contratto quanto di produzione bilaterale del regolamento. Altro è che la clausola sia oggetto di trattativa, altro è il problema della tecnica alla stregua della quale la clausola oggetto di trattativa collettiva diviene fo[...]

I contratti del consumatore. La trattativa collettiva delle clausole vessatorie

IAIONE, Massimiliano
2004-01-01

Abstract

Il saggio è diviso in tre parti.La prima parte si occupa della disciplina dei contratti del consumatore. Si ricostruisce anzitutto questa disciplina attraverso l’esame delle norme nazionali e comunitarie, definendone così l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione con approfondimenti di dottrina e giurisprudenza sulle problematiche di maggiore interesse. La seconda parte è dedicata all’analisi del concetto di trattativa definendone struttura, funzione, oggetto ed effetti.La terza parte affronta il tema centrale della rilevanza della trattativa collettiva nei contratti del consumatore; se cioè un negoziato svolto sulle clausole vessatorie tra professionisti o associazioni di professionisti, da un lato, ed associazioni di consumatori, dall’altro, influenzi l’applicazione della normativa di protezione.Si dimostra quindi che tale rilevanza emerge dalla stessa normativa: il diverso gioco linguistico del quarto comma dell’art. 1469 ter cod. civ. (ora art. 34, cod. cons.) rispetto al successivo (ultimo) comma inducono l’interprete ad operare una fondamentale distinzione di significati tra la specifica trattativa con il consumatore e la trattativa individuale. Mentre l’una, in conformità della lettera della norma, ha quali termini soggettivi dell’attività di costruzione della clausola, necessariamente, il (singolo) professionista ed il (singolo) consumatore, l’altra non richiede, espressamente, questa caratterizzazione soggettiva, assegnando piuttosto rilevanza all’oggetto dell’attività di costruzione ossia al fatto che la trattativa deve investire la clausola o gli elementi di clausola nella loro individualità. Nel contesto dell’art. 1469 ter, comma 4, cod. civ. (ora art. 34, comma 4, cod. cons.), che fa riferimento alla trattativa individuale, diversamente dall’ultimo comma della medesima norma, che fa riferimento alla specifica trattativa con il consumatore, non è essenziale, allora, che gli autori della trattativa siano i medesimi del contratto; in altre parole, le medesime parti alle quali appartiene il concreto interesse da regolare. È sufficiente, invece, che la clausola o gli elementi di clausola, dei quali le parti del singolo contratto intendano avvalersi, siano stati oggetto di negoziazione ad opera di soggetti portatori d’interessi contrapposti. L’elaborazione della clausola o degli elementi di clausola, più in generale del contenuto normativo ed economico del contratto, può essere curata dal professionista o da una o più associazioni di professionisti, da un lato, e da una o più associazioni di consumatori, dall’altro. Ciò, peraltro, non fa perdere alla clausola o agli elementi di clausola il carattere di fonte volontaria dell’assetto d’interessi, costituendo pur sempre regolamento negoziale frutto di autonomia collettiva. In altri termini, la diversa formulazione dell’art. 1469 ter, comma 4, cod. civ. (ora art. 34, comma 4, cod. cons.) rispetto all’art. 1469 ter, ultimo comma, cod. civ. (ora art. 34, ultimo comma, cod. cons.) si spiega assumendo nell’uno e non nell’altro la rilevanza anche della trattativa collettiva, purché essa venga svolta da soggetti titolari di interessi speculari a quelli delle parti del singolo contratto e perciò contrapposti. La rilevanza della trattativa collettiva, più puntualmente la legittimazione delle associazioni dei consumatori alla negoziazione collettiva delle clausole inserite nei contratti particolari, non si esaurisce, tuttavia, nell’ambito del fenomeno della rappresentanza, perché non è questione di riferimento del precetto alla volontà delle parti del singolo contratto quanto di produzione bilaterale del regolamento. Altro è che la clausola sia oggetto di trattativa, altro è il problema della tecnica alla stregua della quale la clausola oggetto di trattativa collettiva diviene fo[...]
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